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Con il contratto di leasing, detto anche leasing finanziario o leasing operativo, un soggetto (locatore o concedente) concede ad un altro (utilizzatore) il diritto di utilizzare un determinato bene a fronte del pagamento di un canone periodico. Alla scadenza del contratto è prevista per l'utilizzatore la facoltà di acquistare il bene stesso, previo l'esercizio dell'opzione di acquisto (comunemente chiamato riscatto: termine proprio di altra forma contrattuale tipica) con il pagamento di un prezzo (nel linguaggio comune prezzo di riscatto).
Il primo canone corrisposto dall'utilizzatore è sempre più frequentemente di entità maggiore rispetto ai successivi e per questo viene chiamato maxicanone iniziale. Il suo scopo è quello di ridurre i rischi di perdita del concedente in caso di insolvenza dell'utilizzatore: infatti, nel caso in cui in un determinato momento l'utilizzatore dovesse smettere di pagare i canoni, il locatore si riapproprierebbe del bene il cui valore di mercato sommato al maxicanone e ai canoni già corrisposti si presume superiore ai costi sostenuti dal locatore.
Per l'utilizzatore il contratto di leasing rientra nell'amministrazione straordinaria ed è una forma di locazione che può manifestarsi in tre modalità: leasing finanziario, leasing operativo e lease-
Per il locatore è della massima importanza valutare il rischio bene dell'operazione, considerando la congruità di prezzo del bene, le sue caratteristiche di utilizzo e di profitto produttivo, la sua recuperabilità, la sua ricollocabilità sul mercato, il suo valore in caso di rientro anticipato dovuto ad insolvenza dell'utilizzatore e la sua rispondenza alle normative antinfortunistiche.
La valutazione del rischio bene è un'operazione complessa e specializzata, in quanto si articola sulla base di moltissimi parametri, che fornisce indicazioni indispensabili per una valutazione realistica del rischio complessivo dell'operazione, anche a tutela dello stesso utilizzatore.
La valutazione di un'azienda nella scelta del leasing deve tenere conto di due ulteriori aspetti:
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Categorie
A seconda delle caratteristiche del bene oggetto del contratto si è soliti distinguere:
il leasing automobilistico per autoveicoli
il leasing strumentale per macchine utensili, impianti tecnico-
il leasing immobiliare per immobili costruiti e da costruire.
il leasing navale per navi e imbarcazioni da diporto
il lease back per immobili, impianti, marchi, brevetti ...
Leasing finanziario
Il leasing finanziario, più frequente, è contraddistinto dall’esistenza di un rapporto trilaterale in quanto vi intervengono tre soggetti:
il locatore, che svolge l’attività di intermediario finanziario;
l'utilizzatore o locatario (volgarmente definito conduttore: termine proprio di altra forma contrattuale tipica), che utilizza il bene;
il fornitore, cioè colui che fornisce al locatore il bene strumentale (o l'immobile) che sarà utilizzato dall'utilizzatore.
Il bene è scelto direttamente dall'utilizzatore presso il fornitore, con il quale determina le modalità della vendita al locatore; al termine del contratto, l'utilizzatore potrà acquisire la piena proprietà del bene esercitando l'opzione d'acquisto.
L'utilizzatore assume tutti i rischi e le responsabilità per l’uso del bene (ma ci sono delle limitazioni, specie in campo antinfortunistico in applicazione dell'articolo 6.2 del D.Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 242/96).!